Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 67 del 16-4-2004.htm
Dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/86. Regime assicurativo e previdenziale.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Aprile 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 67
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a
bordo delle navi da crociera ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/86. Regime assicurativo e previdenziale.
SOMMARIO
:
Estensione del regime assicurativo e previdenziale di cui alla Legge
26 luglio 1984, n.413, ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi
vari, operanti a bordo delle navi da crociera.Si impartiscono, pertanto, le
relative istruzioni applicative a modifica di quelle contenute nella
precedente circolare n. 137/2002.
Premessa
Con la circolare
n. 137 del 26 luglio
2002 sono state impartite le istruzioni per l’applicazione degli sgravi
contributivi di cui all’art. 13 della legge n. 488/99 (legge finanziaria
2000), in favore delle imprese che operano in attività date in appalto sulle
navi da crociera, ai sensi della legge 5 dicembre 1986, n.856 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Al punto 4.1
della citata circolare
n.
137 si era stabilito che al personale che opera alle dipendenze
dell’appaltatore non fosse applicabile il particolare regime assicurativo e
previdenziale previsto dalla legge n. 413/84 per i lavoratori marittimi,
stante il tenore letterale della disposizione recata dal secondo comma
dell’art. 17 della legge n. 856/86, secondo cui il personale predetto “
…non
fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo
prevista dall’art. 321 del codice della navigazione
”.
Peraltro, essendo
in corso degli approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, era stata fatta
riserva di fornire ulteriori precisazioni in ordine al regime assicurativo
del predetto personale.
Al riguardo, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla scorta del parere
espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, ha ritenuto di propendere per l’applicabilità ai dipendenti delle
imprese appaltatrici della disciplina prevista dalla legge n. 413/84, in
quanto, le mansioni svolte da tali lavoratori assumono il carattere di
attività marittima principale e che il regime dei rapporti di lavoro
applicabile ai lavoratori stessi è quello disciplinato dallo specifico CCNL
del settore crocieristico.
Pertanto, con la
presente circolare vengono impartite le istruzioni necessarie per
l’applicazione del regime ex lege n. 413/84 al personale dipendente delle
imprese appaltatrici, operanti a bordo delle navi da crociera.
1) Dipendenti delle
imprese appaltatrici assicurabili in regime di legge n. 413/84
A modifica delle istruzioni di cui
al punto 4.1 della circolare
n.
137/2002, sono assoggettabili alla disciplina recata dalla legge n.
413/84 i dipendenti delle imprese appaltatrici per i quali ricorrano le
seguenti condizioni:
a)
utilizzazione
nell’ambito di appalti di servizi vari a bordo delle navi da crociera,
debitamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 856/86;
b)
integrale
applicazione del “
Contratto collettivo
nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera del
21/12/99
”, come integrato dai verbali di accordo del 19/6/2000 e del
12/7/2000 (v. al riguardo, p. 4.2 della circolare
n. 137/2002).
Stante l’assoggettamento del
predetto personale al regime assicurativo dei lavoratori marittimi, si conferma la validità delle
contribuzioni per malattia e maternità già corrisposte all’IPSEMA, come disposto al punto 4.1 della predetta
circolare
n.
137/2002.
2) Adempimenti a cura dei
datori di lavoro
Le imprese appaltatrici dovranno
provvedere alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità,
riferita ad ogni singola matricola aziendale assegnata in relazione ad ogni
appalto autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
attestante l’applicazione del contratto collettivo di cui al punto 1) lett.
b) e contenente l’indicazione, per
ogni lavoratore, dei dati anagrafici e dei periodi di imbarco.
3) Classificazione -
codici di autorizzazione – modalità operative.
Al fine di dare applicazione alle
predette disposizioni, le Unità di Processo aziende con dipendenti
provvederanno, all’atto della ricezione delle dichiarazioni di responsabilità
di cui al punto 2), alla revisione dell’inquadramento nel settore Industria,
con c.s.c.
1.15.02
e codice Istat
secondol’attività svolta,delle posizioni
contributive relative alle imprese appaltatrici di servizi vari a bordo delle
navi da crociera, già classificate, in base alle disposizioni impartite al
punto 7) della circ.
137/2002,
con csc 7.07.08 e codice Istat secondo l’attività oggetto dell’appalto.
Le variazioni, in base alle
disposizioni dell’art.3, co. 8, della l. 335/1995, produrranno effetto anche
per il pregresso, cioè dalla data di apertura di ciascuna posizione
contributiva aziendale, in quanto il provvedimento di variazione interessa
l’intero settore delle imprese che svolgono attività in regime di appalto
sulle navi da crociera.
Restano ferme le disposizioni di
cui al punto 7) della citata circolare n.137/2002 relative alle posizioni
aziendali classificate con c.s.c. 7.07.09 e codice Istat 92.34.1 e riferite
al personale di cui all’art.3 del D. Lgs. C.P.S 16 luglio 1947, n.708,
assicurato ai fini previdenziali all’Enpals.
Le posizioni
aziendali oggetto della variazione di classificazione dal c.s.c. 7.07.08 al
c.s.c. 1.15.02, continueranno ad essere contraddistinte dal codice di
autorizzazione “
1X
” che assumerà,
in tal caso, anche il significato di
“posizione relativa al personale delle imprese appaltatrici di servizi
a bordo delle navi da crociera in regime di legge 413/1984 destinatario dello
sgravio ex art.13 della legge n. 488/1999”
Per il conguaglio del suddetto sgravio contributivo le imprese
appaltatrici continueranno ad operare secondo le istruzioni impartite al
punto 7) della già citata circolare n.137/2002.
Il Direttore Generale
Crecco